L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 e s.m.i. prevede l’obbligatorietà dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione nei condomini e negli edifici polifunzionali dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento “centralizzati” entro il 31 dicembre del 2016 (poi prorogata dal Decreto Millepropoghe al 30 Giugno 2017).
I contatori di calore installati dovranno calcolare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda sanitaria per ogni singola unità immobiliare.
Qualora, l’installazione di tali contatori non risulti tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (ripartitori) per misurare indirettamente il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
Veniamo ora all’argomento principale: in che misura gli interventi di contabilizzazione del calore sono detraibili?
Per l’ennesima volta si è resa necessaria una precisazione dell’Agenzia delle Entrate, che in data 06/05/2016 ha emanato la Circolare N. 18/E che esplica quanto segue:
In conclusione, per ottenere la detrazione fiscale del 65% in 10 anni, è necessario, contestualmente agli interventi di contabilizzazione del calore, sostituire il generatore (caldaia) con uno di nuova generazione a condensazione che ottemperi i requisiti di riqualificazione energetica.
Si consiglia, quindi, di rivolgersi a tecnici specializzati che potranno suggerire al condominio la tipologia adeguata degli interventi da realizzare in base allo stato attuale dell’impianto di riscaldamento e alla convenienza economica, in termini di tempi di ritorno degli interventi stessi da realizzare.