Aggiornamento UNI 10200:2018

Thermostat

 

UNI, Ente italiano di normazione ha pubblicato l’11 ottobre 2018, la nuova UNI 10200:2018 dal titolo “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria”. La norma stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale (riscaldamento), climatizzazione estiva (raffrescamento) ed acqua calda sanitaria (ACS) in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell’energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

La nuova UNI 10200:2018 sostituisce integralmente quella che era la precedente normativa.

Tra i principali aggiornamenti citiamo:

– la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’intera procedura di calcolo di ripartizione;
– l’introduzione della ripartizione delle spese anche nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento;
– l’introduzione di una metodologia per la ripartizione delle spese per gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria (case vacanze, ecc);
– l’introduzione di indicazioni specifiche in merito alla procedura di calcolo di ripartizione per alcuni casi particolari, come ad esempio le tubazioni correnti nelle unità immobiliari, o particolari configurazioni impiantistiche, come condomini articolati in più fabbricati;

A breve saremo più precisi in merito alle novità introdotte che riguardano direttamente le modalità di ripartizione dei consumi di riscaldamento.

Riportiamo di seguito inoltre due recenti sentenze riguardanti domande particolarmente ricorrenti durante le riunioni di condominio:

La tabella di ripartizione delle spese di riscaldamento si può cambiare a maggioranza. A chiarirlo è l’ordinanza 19838/2018, in cui la Cassazione ha trattato il ricorso della proprietaria di un immobile condominiale contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva ribaltato quella di primo grado (che era a suo favore).

Per il Tribunale di Savona (sentenza 1446/2017) è infatti legittima la delibera assembleare che – pur in presenza di un regolamento condominiale contrattuale particolarmente sfavorevole al distacco – accolla al condomino “autonomo” le spese di consumo fisse, comprese quelle involontarie il cui computo è previsto da una norma inderogabile: vale a dire il Dlgs 102/2014 (e, di riflesso, la Uni 10200). In particolare, secondo i giudici «la clausola del regolamento non può dirsi immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto, tra le spese coperte con la quota fissa, potrebbero esservi anche i consumi relativi alle parti comuni. Lo stesso ordinamento giuridico guarda con favore al mantenimento di un impianto comune; in questo senso, si veda l’art. 4, comma 9, D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59; non è, quindi, immeritevole di tutela una clausola che renda disagevole tale distacco».

 

 

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.