Contabilizzazione del Calore; detrazioni Fiscali

L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 e s.m.i. prevede l’obbligatorietà dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione nei condomini e negli edifici polifunzionali dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento “centralizzati” entro il 31 dicembre del 2016 (poi prorogata dal Decreto Millepropoghe al 30 Giugno 2017).

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I contatori di calore installati dovranno calcolare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda sanitaria per ogni singola unità immobiliare.

Qualora, l’installazione di tali contatori non risulti tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (ripartitori) per misurare indirettamente il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Veniamo ora all’argomento principale: in che misura gli interventi di contabilizzazione del calore sono detraibili?

 

Detrazioni fiscali per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore

Per l’ennesima volta si è resa necessaria una precisazione dell’Agenzia delle Entrate, che in data 06/05/2016 ha emanato la Circolare N. 18/E che esplica quanto segue:

  • Se i dispositivi sono installati in concomitanza con la sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, le relative spese rientrano in quelle già ammesse per eventuali interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse, per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro secondo l’articolo 1,
    comma 347 della legge n.296 del 2006.
  • Se, invece, i dispositivi sono installati su un impianto che non presenta le caratteristiche richieste ai fini della sopracitata detrazione, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett.h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

In conclusione, per ottenere la detrazione fiscale del 65% in 10 anni, è necessario, contestualmente agli interventi di contabilizzazione del calore, sostituire il generatore (caldaia) con uno di nuova generazione a condensazione che ottemperi i requisiti di riqualificazione energetica.

Si consiglia, quindi, di rivolgersi a tecnici specializzati che potranno suggerire al condominio la tipologia adeguata degli interventi da realizzare in base allo stato attuale dell’impianto di riscaldamento e alla convenienza economica, in termini di tempi di ritorno degli interventi stessi da realizzare.

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